Il fine vita in Italia

Porre fine volontariamente alla propria vita è un diritto? In Italia, per il momento, non vi sono leggi che possano regolamentarlo. Negli ultimi anni, sono state tuttavia cruciali diverse normative che hanno permesso di fare chiarezza sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, o DAT. Questo permette al paziente, in maniera preventiva, di fornire il proprio consenso a trattamenti sanitari o terapeutici oppure di negarlo. La stessa Costituzione Italiana, all’articolo 32, afferma infatti che nessun individuo “può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le DAT sono previste dalla Legge n. 219 del 22 Dicembre 2017, relativa alle Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Frutto di un percorso iniziato negli anni Ottanta, si propongono di essere un riconoscimento legittimo della persona e del paziente come co-protagonista dei trattamenti, ai quali è o potrebbe essere sottoposto nell’insorgere di una malattia, e non come semplice oggetto. Il consenso informato è propedeutico alle DAT. Il paziente, infatti, ha diritto di essere messo a conoscenza e comprendere pienamente il proprio quadro clinico prima di esprimere le relative volontà. Nel caso in cui non voglia esserne a conoscenza, ha diritto a designare un amministratore di sostegno, che opererà negli interessi del beneficiario.

Cure palliative

Al centro del dibattito sul fine vita vi sono, sicuramente, le cure palliative. La somministrazione delle cure palliative è regolamentata, in Italia, dalla Legge n. 38 del 15 Marzo 2010 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). Anch’esse frutto di un lungo iter legale, che ebbe inizio alla fine degli anni Novanta con il riconoscimento e l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza, L.E.A. Si tratta di cure specialistiche rivolte a tutti i pazienti affetti da patologie croniche per i quali la guarigione non è perseguibile. Sono volte, infatti, a preservare e garantire la dignità dell’individuo, migliorandone la prospettiva della restante vita. Regolamentata dalla Legge n. 219 del 2017 è, inoltre, la sedazione palliativa profonda. Possibilità terapeutica per i malati affetti da sintomi, definiti refrattari, i quali entrano in una fase di malessere psicologico, fisico ed esistenziale ritenuto intollerabile. La sedazione profonda coincide, generalmente, con gli ultimi quindici giorni di vita ed è atta a lenire le sofferenze del paziente.

Accanimento terapeutico

Il concetto moderno di morte, trapasso, viene spesso – soprattutto in ambito medico-scientifico – percepito come una sconfitta. Sconfitta della Scienza, dell’essere umano in quanto individuo capace e forte. Questo comporta necessariamente che dinanzi all’inutilità delle cure, alle quali viene sottoposto un paziente, nulla rimanga intentato. L’obiettivo diventa, allora, non preservare la dignità del degente, ma strapparlo dalle braccia della malattia con qualunque mezzo. La somministrazione di farmaci o cure estremamente invasive, non necessarie né efficaci è nota come accanimento terapeutico. Spesso giustificato con un instancabile desiderio di preservare la vita umana, anche quando il bene ultimo della stessa sarebbe lasciarla andare.

Eutanasia e suicidio assistito

Trattamenti contrari alla legge italiana sono però l’eutanasia e il suicidio assistito, che attualmente si trova in una zona grigia dal punto di vista legislativo. L’eutanasia, intesa come la morte procurata da un medico a una persona richiedente, viene punita con la reclusione. Secondo l’art. 579 del Codice penale infatti, “chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”. Il suicidio medicalmente assistito, invece, consiste nella prescrizione di una sostanza che, dipendentemente dal dosaggio, può risultare letale, autosomministrata dal paziente stesso. Fino al 2019, esso veniva punito, secondo l’art. 580 del Codice penale con la reclusione da cinque a dodici anni. La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato, con la sentenza 242/2019, l’illegittimità costituzionale dell’art. 580, per coloro i quali agevolano “l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

Nonostante la sentenza, per il momento, non è stato possibile, per alcuni malati esercitare questo diritto. La vita è certamente preziosa ed è cruciale fare tutto ciò che è in nostro potere per salvarla. Tuttavia, per coloro i quali vengono privati della bellezza dell’esistenza e costretti a una situazione di mera sopravvivenza, dovrebbe essere imperativo che essi possano decidere del proprio destino.

 

Fonti:

Costituzione Italiana

Medicjournalcampus.it

Articolo 579 del Codice penale

Articolo 580 del Codice penale

Salute.gov.it


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