Ddl Zan e l’iter legislativo in Italia

La questione del ddl Zan è, ormai da più di un anno, al centro di qualsiasi discussione e programma televisivo del nostro Paese. È difficile non trovare almeno una trasmissione o articolo di giornale che non tratti del tema quotidianamente. Addirittura, all’ultimo concerto del primo maggio, come ben sappiamo, tale tema è stato al centro del discorso, che ha creato grandissimo scalpore, pronunciato da Federico Leonardo Lucia (è il vero nome di Fedez).

Giustamente la questione deve assolutamente essere posta al centro dell’attenzione nazionale. Appena nata, la proposta di legge ha letteralmente spaccato in due l’opinione pubblica, mettendo in contrasto chi non vedeva l’ora di approvare una normativa di questo tipo e chi invece la vede come un qualcosa di ingiusto.

Detto questo, poco spazio, invece, è stato dato alla parte teorica e burocratica di questa proposta di legge. O meglio, non tutti per esempio sanno da chi è partita questa proposta e come funziona l’iter legislativo italiano che porta un progetto a diventare definitivamente legge. Precisiamo che oggi il ddl Zan non è ancora diventato legge e non ci sono certezze né che lo diventi, né che venga rifiutato.

Quindi, al di là delle posizioni politiche e delle varie opinioni al riguardo, il compito e l’obiettivo di questo articolo è di analizzare la procedura di approvazione di una legge, accompagnando tale spiegazione alle fasi che hanno visto protagonista lo stesso ddl Zan.

La formazione delle leggi è divisa in quattro fasi collegate tra di loro e il tipo di iter che sta seguendo il ddl Zan è quello ordinario.

Fase 1: iniziativa

Innanzitutto, partiamo dall’espressione e dal nome della proposta di legge. La sigla ddl significa semplicemente Disegno di legge e l’acronimo viene accompagnato in questo caso dal cognome del deputato che ha proposto questa nuova norma, ovvero Alessandro Zan, militante del PD.

Già qui possiamo osservare una caratteristica, ovvero da chi può provenire una proposta di legge. L’ordinamento italiano prevede che un disegno di legge possa essere proposto o da un membro delle due Camere, o da uno o più ministri o dai ministri insieme al Presidente del Consiglio. È previsto, inoltre, che la proposta possa essere redatta dal popolo (con almeno 50.000 firme), da un Consiglio regionale o dal CNEL, se riguarda determinate materie.

Fase 2: decisione

Lo step successivo prevede che il disegno di legge arrivi al Presidente di una delle due camere del Parlamento, il quale, insieme ai gruppi parlamentari che compongono le suddette Camere, deciderà che ruolo deve assumere la commissione parlamentare. Ovvero se deve essere referente, deliberante oppure redigente.

Nel caso del ddl Zan, essendo la proposta nata da un deputato, il disegno è arrivato all’attenzione dell’attuale Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Successivamente la proposta è stata assegnata in sede referente alla Commissione di Giustizia esattamente il 7 ottobre 2019. In questa tipologia di commissione, il progetto viene discusso prima al suo interno, poi si riferisce all’aula tale discussione accompagnata da una serie di emendamenti, per procedere in seguito a una discussione generale e infine alla votazione.

Se viene completato l’iter nella prima Camera, e se la proposta di legge viene votata e approvata, essa passa automaticamente all’altra Camera. Quindi, in questo caso, entra in Senato. Qui, il processo ricomincia daccapo, ovvero: il disegno viene assegnato dal Presidente a una Commissione, si discute e si riferisce in aula e infine si vota.

Nel momento in cui, nella seconda Camera viene considerato necessario modificare o integrare parte della legge, si riapre nuovamente il processo appena spiegato. Si continua in questo modo fino a quando entrambe le Camere non approvano o bocciano un medesimo disegno di legge. Tutto questo sempre nel momento in cui la sede designata è di tipo referente.

La proposta di legge era stata votata e approvata alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020. Il ddl Zan è stato quindi trasmesso in Senato in data 5 novembre 2020 ed è attualmente in corso di esame all’interno della Commissione Giustizia, anch’essa in sede referente. Il progetto è stato calendarizzato solamente in data 28 aprile 2021. Cosa significa? Semplicemente che solo con la calendarizzazione un disegno di legge può iniziare a essere discusso e infine votato in aula. Da qui si capiscono le proteste dovute ai ritardi e al continuo slittamento della relativa discussione in Senato.

Oggi il ddl è ancora fermo in Senato, dove sta riscontrando un’accesa ostruzione da parte dei partiti di centrodestra.

Per quanto riguarda l’approvazione di una legge ordinaria, è necessaria la maggioranza relativa, ovvero il 50% +1 dei presenti al momento del voto.

Fase 3: promulgazione

Non essendo stato ancora votato nel secondo ramo del Parlamento, il disegno di legge non può passare alla fase successiva, detta di promulgazione. In questo passaggio, entro un mese dall’approvazione parlamentare della legge, il Capo dello Stato (Mattarella) deve firmare la nuova norma. Esso non ha poteri per modificare la legge: può solamente, se lo ritiene necessario, rinviare la legge alle Camere trasmettendo un messaggio motivato al Parlamento.

Nel momento in cui il Parlamento dovesse nuovamente approvare il medesimo disegno di legge, il Presidente è sostanzialmente obbligato ad apporre definitivamente la sua firma. Ci sarebbe un modo per far sì che egli possa non firmare una legge, ma tale caso è complicato e delicato allo stesso tempo e avrebbe bisogno di un’analisi a parte.

Fase 4: pubblicazione

La legge che viene promulgata diventa efficace ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (che non è quella sportiva, mi raccomando: non confondetevi!). Tale periodo di tempo è detto vacatio legis. Se esplicitamente previsto dalla legge stessa, tale periodo può essere più breve o più lungo, oppure addirittura mancare del tutto (nel qual caso, la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione).

Quello che abbiamo appena descritto può apparire un processo lungo, quasi interminabile. La durata dell’iter è diversa per ogni proposta di legge. Come si può immaginare tale durata varierà in base ai temi, alle strategie politiche dei partiti e ai vari ordini del giorno. Come accennato, oggi il ddl Zan non ha ancora terminato il suo percorso di approvazione, anche se mancherebbe davvero poco, in quanto, nel caso dovesse essere approvato al Senato, i due passaggi rimanenti sono perlopiù burocratici e non ne intralcerebbero l’entrata in vigore.

In questo caso, non ci resta che attendere cosa succederà all’interno dell’aula del Senato in queste settimane.

 

Fonti:

Senato.it

Camera.it

IlPost.it


Credits:

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