Art. 9 della Costituzione e tutela dell’ambiente e degli animali

Ebbene, più di un mese fa il processo di revisione dell’articolo 9 della Costituzione ha mosso un altro passo verso un’effettiva ufficializzazione. A fronte di 224 voti a favore e 23 astenuti (tra essi compresi il gruppo di Fratelli d’Italia), il Senato ha approvato il disegno di legge che va a modificare la Costituzione. Il provvedimento, attualmente, è passato nelle mani della Camera, che dovrà effettuare quattro letture, dato che si tratta di una revisione costituzionale.

Cosa dice l’articolo 9?

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Parte dei diritti fondamentali della Costituzione italiana, questo articolo, pone la sua attenzione sull’equilibrio tra sviluppo (inteso come progresso) e tutela del paesaggio. Promuove, quindi, la scienza e la tecnica, ponendo, anche, dei limiti. Per essere più precisi, questi, più che limiti sono dei confini, entro i quali il progresso può muoversi liberamente, senza che tale esercizio vada a ledere la ricchezza artistica e ambientale del Paese (con il nuovo disegno di legge sono stati inclusi animali e ambiente).

Teoricamente, questo articolo promuove quell’armonia tra uomo e ambiente che, tuttavia, con l’avvento della società dei consumi, nella pratica, è andata persa. Smarrita nella frenesia di una struttura sociale che, regolata da un impianto governativo consumistico, muove i suoi passi senza cognizione di causa, grazie alla spinta capitalistica di un desiderio al limite del perverso, realizzabile solo tramite il denaro.

Storia dell’articolo 9

I decreti Borbonici

Il riconoscimento di un patrimonio culturale e paesaggistico è una tradizione che si protrae nel tempo, già dalla dinastia dei Borbone del Regno di Napoli. Era il 1755 e, sotto il regno di Carlo VII di Borbone, venne scoperta Pompei, nei confronti della quale vennero emanati dei bandi di protezione del patrimonio culturale. In seguito, con l’avvento dell’industrializzazione, nel 1841-1843, furono redatti dei decreti borbonici che “vietavano di alzare fabbriche che togliessero amenità o veduta lungo Mergellina, Posillipo e Capodimonte”.

La Legge Croce

Sulla scia di questi decreti viaggia anche la Legge Croce, del 1922. Benedetto Croce, filosofo e ministro della pubblica istruzione, durante l’ultimo governo Giolitti, presentò il suo disegno di legge nel 1920. Tale provvedimento prevedeva il riconoscimento del paesaggio come “rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici particolari, formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli”.

Perché difendiamo, per il bene di tutti, quadri, musiche e libri, e non difendiamo le bellezze della Natura?

Benedetto Croce

La Legge Bottai

Nel giro di quasi venti anni, durante il 1939, con la Legge Bottai, venne ripreso il tema dell’ambiente come patrimonio culturale. Il disegno di legge prevedeva l’identificazione di aree protette e la redazione, da parte del Ministero, di Piani territoriali paesistici.

1948, la Costituzione

Si arrivò, poi, al 1948, anno dell’entrata in vigore della Costituzione italiana. All’interno di essa la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico venne inserita tra i principi fondamentali, appunto, nell’articolo 9.

Il riconoscimento del patrimonio culturale, dopo il 1948, ha subito varie rettifiche e miglioramenti, ma un’effettiva svolta vi è stata solo con l’ultima revisione proposta. Un ampliamento che va a includere anche la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali, seguendo la linea di pensiero dell’imperativo ecologico.

Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la sopravvivenza di un’autentica vita umana sulla terra.

Hans Jonas, da Il principio di responsabilità

Cosa prevede il disegno di legge

Il cambiamento della legge costituzionale in questione, di per sé, più che una revisione è considerabile una vera e propria integrazione. Perché va a uniformare e ampliare il concetto che, ora, possiamo desumere con meno chiarezza, rispetto alla futura revisione in procinto di approvazione ufficiale.

A livello pratico il cambiamento consiste nell’aggiunta di un nuovo comma. Dopo le parole “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” potremo leggere “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali”.

Il provvedimento oltre alla revisione dell’articolo 9 comprende pure la modifica dell’articolo 41 della Costituzione. Quest’ultimo, nello stato attuale, prevede che l’iniziativa economica privata sia libera, purché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Il disegno di legge amplia la tutela anche all’ambiente e alla salute, in modo da promuovere un sistema industriale con il minor impatto ambientale possibile.

Fonti:

ilfattoquotidiano.it

lastampa.it

ilmanifesto.it

barbadillo.it


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