Parliamo del diritto di difesa

Ogni processo che si svolge deve essere garante di due diritti molto importanti all’interno del nostro ordinamento: il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Quest’ultimo consiste nella possibilità di ogni soggetto chiamato in giudizio di prendere parte al processo e di far valere le proprie argomentazioni.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità davanti al giudice terzo e imparziale.

Articolo 111, secondo comma, Costituzione.

Il diritto di difesa, invece, è quell’ordinamento che garantisce la possibilità di avere un difensore durante un processo. L’imputato, quindi, può ricevere consigli tecnici, per essere guidato durante l’iter processuale, ed è libero di scegliere su quale tesi dibattere riguardo alla propria posizione. Per rendere disponibili i mezzi di difesa a tutti, molti ordinamenti giuridici nei confronti di coloro che presentano uno stato di indigenza, garantiscono la nomina di un difensore di ufficio.

Il diritto di difesa nella Costituzione

Il diritto di difesa è espresso dalla nostra Costituzione all’articolo 24:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Questo diritto si snoda su molti aspetti, legandosi con l’articolo 13 della Costituzione, il quale garantisce la libertà personale. Vediamo come si realizza più nello specifico il diritto di difesa:

  • nessuno, per alcun motivo, deve essere obbligato ad asserire dichiarazioni autoincriminanti. Per tale motivo l’interrogatorio è disciplinato dall’articolo 64 del codice di procedura penale, in modo tale che sia effettuato in linea con il principio di libertà personale dell’indiziato;
  • ogni imputato ha il diritto di tacere e soprattutto di essere informato al riguardo;
  • ogni soggetto citato in giudizio ha diritto alla contestazione del fatto;
  • qualsiasi persona chiamata a rispondere delle sue azioni, davanti alla legge, in ogni caso, ha il diritto di nominare uno o due difensori. Nel caso in cui l’imputato si trovasse impossibilitato di disporre autonomamente di avvocati, le istituzioni giuridiche garantiscono un difensore d’ufficio,
  • deve essere garantito il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova;
  • non deve essere trascurato il diritto alla prova;
  • i non abbienti hanno il diritto di poter avere i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

Diritto di autodifesa nei giudizi penali

L’autodifesa nei processi penali non è consentita. In tali processi, infatti, gli articoli 96 e 97 del Codice di procedura penale, sanciscono l’obbligo della difesa tecnica. Anche nel caso in cui l’imputato sia abilitato all’esercizio della funzione di avvocato, la possibilità di autodifesa, secondo le normative, non può sussistere.

Diritto di autodifesa nei giudizi civili

Per quanto riguarda i processi civili, l’autodifesa è consentita. Per coloro che hanno l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura, essa è espressamente consentita dall’articolo 86 del Codice di procedura civile. Invece, coloro che non possiedono le qualità necessarie per esercitare la difesa, hanno la possibilità di difendersi autonomamente solo in determinate circostanze. Le condizioni che permettono a questi soggetti la pratica di autodifesa sono: la causa con un valore inferiore a 1100,00 euro, l’autorizzazione del giudice di pace – tenendo conto dell’entità e della natura della causa – a procedere nonostante la mancata abilitazione all’avvocatura dell’imputato o la situazione in cui la causa è di matrice lavorativa e con un valore inferiore a 129,11 euro.

La situazione covid-19

La pandemia non ha risparmiato nemmeno il sistema giudiziario. Con le varie restrizioni e chiusure anche l’iter processuale si è dovuto adeguare al contesto storico, con non pochi disagi, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia del diritto di difesa.

Le varie restrizioni, attuate per il contenimento del virus, sono andate ad allungare i tempi processuali e a modificare le modalità di procedimento. Molte procedure giuridiche, già soggette a molti problemi in presenza, sono state effettuate virtualmente, grazie ai sistemi telematici. L’incedere di tutti questi disagi verso procedimenti, già di per sé molto delicati, come quelli giuridici, ha messo a duro rischio la correttezza della modalità processuale e in alcuni casi il pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Nonostante tutti i disagi, perlomeno, il sistema giudiziario non ha subito una vera propria stasi, che vi sarebbe stata in una situazione ben peggiore.

 

Fonti:

senato.it

wikipedia.org

altalex.com

diritto.it

diritto consenso.it


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